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Sez. 3, Ordinanza n. 10432 del 06/05/2009 (Rv. 608267 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Ricorso incidentale avverso sentenza non definitiva pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006 - Sua riferibilità a ricorso principale proposto nei confronti della sentenza definitiva pubblicata successivamente alla suddetta data del 2 marzo 2006, come individuata ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Conseguente assoggettamento del ricorso incidentale alla nuova disciplina introdotta dal citato d.lgs. n. 40 del 2006 - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608267-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

Il ricorso incidentale per cassazione, quando viene proposto, in virtù della riserva precedentemente formulata, nei confronti di una sentenza non definitiva pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha introdotto modifiche al giudizio di cassazione), a seguito della proposizione del ricorso principale contro la sentenza definitiva pubblicata successivamente alla suddetta data del 2 marzo 2006 (e sottoposta, per questo, alla nuova disciplina del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 27 del citato d.lgs n. 40 del 2006), deve essere considerato soggetto alle norme dell'indicato d.lgs. n. 40 del 2006, perché l'esercizio del diritto di impugnazione, per effetto della riserva effettuata ai sensi dell'art. 361 cod.proc.civ., poteva avvenire "unitamente" alla sentenza definitiva e, quindi, a far tempo dalla sua pubblicazione, ragion per cui la sentenza non definitiva si intende fittiziamente pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione dell'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)