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Sez. 1, Sentenza n. 856 del 31/05/1967 Ud. (dep. 06/11/1967) Rv. 105861 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - RICETTAZIONE - CONFIGURABILITA AUTONOMA DEI DUE REATI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105861-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - RICETTAZIONE - CONFIGURABILITA AUTONOMA DEI DUE REATI - CONDIZIONI.*

La legge doganale 25 settembre 1940, n 1424, dopo la eliminazione della figura della ricettazione da contrabbando previa intesa col contrabbandiere, prevista dalla normativa precedente, ammette la configurabilita della ricettazione come reato distinto dal contrabbando e la sua punibilita secondo la disciplina dell'art 648 cod pen, ma perche si configuri tale ipotesi il reato di contrabbando, vero o presunto, deve essere stato gia consumato con la realizzazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge, senza che alcuno di questi sia stato posto in essere da chi, successivamente, abbia completato un comportamento corrispondente alla fattispecie legale prevista dal reato accessorio qual'e la ricettazione. (V 103038, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 94 CORTE COST., Legge 17/07/1942 num. 907 art. 66 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)