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Sez. 3, Sentenza n. 5066 del 10/10/1984 (Rv. 436877 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - TITOLARI DI DIRITTI PERSONALI RELATIVI AI BENI MOBILI O IMMOBILI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436877-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - TITOLARI DI DIRITTI PERSONALI RELATIVI AI BENI MOBILI O IMMOBILI - INCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 670 cod. proc. civ., legittimati a chiedere il sequestro giudiziario sono non soltanto i titolari dei diritti reali ma anche i titolari di diritti personali relativi ai beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o il possesso può sussistere non solo quando siano esperite le tipiche azioni a presidio di tali diritti, ma anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta. (Conf 2006/67, mass n 329051).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)