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Sez. U - , Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di tutte le controversie relative ad una serie di contratti - Domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede – Natura contrattuale - Giurisdizione del giudice italiano – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659871-02

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione, in presenza di una clausola che, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, preveda la proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, succedutisi nel tempo, che regolino un rapporto sostanzialmente unitario tra il titolare di brevetti nel settore dell'alta tecnologia delle comunicazioni e l'intermediario professionale per la gestione delle relative licenze di utilizzo, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di precisi obblighi informativi e di violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto, dovendosi tale domanda qualificare di natura contrattuale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)