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Sez. L, Sentenza n. 21514 del 22/10/2015 (Rv. 637391 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Onere probatorio del datore di lavoro - Prevedibilità del fatto giustificativo al momento dell'assunzione - Irrilevanza - Rigetto delle istanze istruttorie motivato da tale prevedibilità - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637391-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la soppressione del posto al quale il lavoratore era addetto e l'impossibilità di ricollocarlo nell'ambito della struttura aziendale con mansioni compatibili con la qualifica rivestita, sicché è illegittimo il rigetto delle istanze istruttorie del datore di lavoro, finalizzate a fornire tale prova, motivato dalla prevedibilità, al momento dell'assunzione, della circostanza posta alla base del recesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissione di prova sull''andamento stagionale di un'attività alberghiera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)