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Sez. 6, Sentenza n. 2643 del 08/06/2000 Cc. (dep. 03/07/2000) Rv. 217567 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Stabilimento industriale di produzione di G.P.L. in violazione di norme doganali - Sequestro a scopo di confisca per reato di associazione per delinquere a carico dell'amministratore della società - Beni di proprietà della società - Confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217567-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

La misura di sicurezza della confisca, avendo carattere non punitivo bensì cautelare, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo ad esse, in forza del principio di rappresentanza, essere riferiti gli stati soggettivi di rappresentanti; peraltro, a norma dell'art. 301 d.p.r. n. 43 del 1973 (nel testo modificato dalla l. n. 413 del 1991), sono sempre soggetti a confisca, a chiunque appartengano, le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, senza che su tale disposizione abbia inciso la sentenza n. 301 del 1997 della Corte Costituzionale (che ha consentito la possibilità alle persone estranee al reato di provare di aver acquistato la proprietà della cosa ignorando senza colpa l'illecita immissione di essa sul mercato), atteso che il richiamato intervento della Corte Costituzionale riguarda il primo comma dell'art. 301 citato, che si riferisce alle cose oggetto di contrabbando, non alle cose che servirono o furono destinate a commettere il suddetto reato, la cui confiscabilità non è posta in discussione, indipendentemente dal soggetto cui appartengono e dal suo stato psicologico al momento dell'acquisto. (Fattispecie relativa a sequestro, ai sensi dell'art. 321, primo e secondo comma, cod. proc. pen., di uno stabilimento industriale e relative pertinenze, di proprietà di una società il cui legale rappresentante era indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla produzione di G.P.L., destinato ad uso di autotrazione e fatto figurare come destinato ad uso industriale o domestico al fine di pagare un'aliquota fiscale minore in violazione degli artt. 40 del d. lgs 26 ottobre 1995, n. 505 e 4 lett. d decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 505 art. 40, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 lett. D CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)