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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22536 del 09/08/2021 (Rv. 662307 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Mantenimento dei figli minori- Affidamento etero- familiare- Poteri del giudice “ex officio” di condanna dei genitori al pagamento di somme in favore del terzo affidatario- Esclusione- Fondamento.
Stato
decisa il 2021-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662307-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi

(nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio.

Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)