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Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14

Testo in vigore al

Art. 45 Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 287, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.».

Art. 46 Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.».

2. All'articolo 292, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o che queste ultime vantano nei confronti dei primi» sono soppresse.

Art. 47 Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41».

2. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria».

3. All'articolo 308 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

  2. b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10.».

4. All'articolo 310 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali» sono sostituite dalle seguenti: «lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza»;

  2. b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e' ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.»;

  3. c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.»

Art. 50 Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione puo' essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»;

  2. b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto e' di quaranta ore. Per l'iscrizione e' altresi' necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attivita' professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'universita' pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale e' di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.»;

  3. c) al comma 3, la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;

  4. d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Elenco dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti».

2. All'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

    1. 1) alla lettera a), la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;

    2. 2) alla lettera b), la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;

  2. b) al comma 2, la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;

  3. c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzionamento dell'elenco».

3. All'articolo 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «della crisi e dell'insolvenza» sono inserite le seguenti: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356»;

  2. b) al comma 2 le parole: «dello stesso sesso» sono soppresse;

  3. c) al comma 3:

    1. 1) dopo le parole: «nominati dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,»;

    2. 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) dell'attivita' pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;».

Capo II. Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 55 Modifiche alla legge 29 dicembre 1990, n. 428

1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 4-bis, alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.» e la lettera c) e' soppressa;

  2. b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
    «5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.».

Art. 56 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonche' ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.1

Art. 57 Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio