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Col quale e' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Testo vigente

Art. 258

1. Le ispezioni periodiche agli archivi notarili debbono eseguirsi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti i detti archivi.

2. Esse debbono constatare se i diversi servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorita', e se coloro che vi sono addetti vi attendano con la dovuta regolarita' e diligenza. Puo' l'ispettore proporre gli opportuni provvedimenti diretti a riparare e prevenire deficienze. Quando sia assolutamente necessario, puo' anche, sotto la propria responsabilita', prendere i provvedimenti di carattere urgente, riferendone al Ministero di grazia e giustizia.

3. Nelle ispezioni si deve specialmente esaminare se sono debitamente custoditi gli atti, i repertori, i sigilli e tutti i documenti che sono depositati e conservati negli archivi; se i locali rispondono ai requisiti indicati nell'art. 110 del presente regolamento, ed alle esigenze speciali dell'archivio, e se sono tenuti con le dovute cautele; se procedono regolarmente il servizio di cassa, la riscossione dei proventi ed il pagamento delle spese; se funzionano secondo le norme prescritte il servizio di revisione degli atti ed il rilascio delle copie, certificati ed estratti; se sono regolarmente tenuti gli indici degli atti, i bollettari ed i registri tutti prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 259

1. L'ispettore superiore deve per ogni singola ispezione di archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal capo dell'archivio ispezionato, facendo constare succintamente i rilievi accertati, le istruzioni date e i provvedimenti presi nei casi d'urgenza.

2. Il verbale d'ispezione e' compilato in due originali: dei quali uno e' trasmesso sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia; e l'altro consegnato allo stesso capo dell'archivio ispezionato, facendosi tale consegna risultare dal verbale stesso.

3. Le deduzioni che il capo dell'archivio creda di fare in ordine ai rilievi dell'ispettore debbono essere scritte a parte, ed in due copie da alligarsi una per ogni esemplare del verbale d'ispezione.

4. Per ogni ispezione, cosi' periodica come straordinaria, l'ispettore deve redigere inoltre una relazione al Ministero di grazia e giustizia con le eventuali proposte.

5. Nel caso che siano state rilevate irregolarita' per cui si debba iniziare procedimento penale, l'ispettore le denuncia senza indugio al competente procuratore del Re.

Art. 260

1. Le somme occorrenti per le spese contemplate nell'articolo 134 della legge sono prelevate, in seguito ad apposito decreto del ministro di grazia e giustizia, dal conto corrente indicato nell'articolo 181 del presente regolamento. Esse vengono versate direttamente dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro per la iscrizione nella parte ordinaria del bilancio delle entrate, sotto apposito capitolo portante l'intestazione: «somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito con i sopravanzi degli archivi notarili del Regno (legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 104)».

2. Le somme versate al predetto capitolo di entrata sono, con decreto del ministro del tesoro, imputate nei capitoli iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il pagamento delle spese previste dall'articolo 134 della legge.

Capo II. Delle pene disciplinari

Art. 261

1. Sono punite con l'ammenda di lire cinque, estensibile fino a lire dieci in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24, 56, 69, 72, 74, 1° e 6° comma, del presente regolamento.

2. Sono punite con l'ammenda da lire cinque a lire dieci, estensibile fino a lire trenta in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 48, 70, 73, 2° comma, 77, 78, 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91, 1° comma, 226 del presente regolamento.

3. Sono punite con l'ammenda da lire cinque a lire venticinque, estensibile fino a lire cinquanta in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 37, ultimo comma, e 128, 2° comma, del presente regolamento.

4. Sono punite con l'ammenda di lire cinquanta le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 158, 176, 191, 1° comma, 210, 1° comma, 211, 1° comma, e 213 del presente regolamento.

Art. 264

1. Le disposizioni disciplinari riguardanti i conservatori degli archivi distrettuali sono comuni ai conservatori degli archivi notarili mandamentali e comunali, in quanto siano applicabili.

Capo III. Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione

Art. 267

1. Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.

2. Le autorita' pubbliche debbono, nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.16

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.16

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.16

Art. 271

1. La pena dell'avvertimento e' data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.

2. La pena della censura e' applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio.

3. A tal uopo e' dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell'ora indicati nella lettera stessa, e, nel caso di non comparizione, l'avviso e' a lui notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede.

4. Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale.

Art. 275

1. Non puo' mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che abbia riportato condanna anche per uno solo dei reati indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 159 della legge.

Art. 276

1. Per effetto del disposto degli articoli 1, n. 5, e 162 della legge cessa dal 1° luglio 1913 la speciale facolta', attribuita dai preesistenti ordinamenti ai notari certificatori; i quali pero' conservano il titolo e possono chiedere lo svincolo della cauzione speciale da essi prestata.

2. Lo svincolo e' pronunziato a norma degli ordinamenti anzidetti.

Art. 277

1. La disposizione dell'art. 170 della legge e' applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro.

2. La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge.

Art. 278

1. Nelle deliberazioni dei Consigli notarili non si puo' fare uso di una lingua diversa dalla italiana.