diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1860 del 18/06/1971 (Rv. 352408 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - ESENZIONE - CASE, CORTILI, GIARDINI ED AIE - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL LUOGÒ CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352408-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - ESENZIONE - CASE, CORTILI, GIARDINI ED AIE - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL LUOGÒ CRITERI.*

La esenzione dalla servitu di passaggio coattivo delle case, cortili, giardini ed aie, di cui all'ultimo comma dell'art 1051 cod civ, va limitata al caso in cui vi sia la possibilita di scelta fra piu fondi, attraverso i quali si puo esercitare il passaggio, ed almeno uno dei fondi non sia costituito da case o pertinenze delle stessè e pertanto la norma predetta non ha applicazione quando rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata. Conseguentemente, ove i vari fondi intercludenti siano costituiti tutti dalle costruzioni o dalle aree previste dalla norma, l'esenzione non e piu operante, e la scelta deve essere attuata con il criterio - sancito dallo stesso articolo - che contempera il vantaggio del fondo dominante con il pregiudizio del fondo servente. (V 440'68, mass nn 331454, 331455).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)