diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3063 del 30/03/1987 (Rv. 452163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che lo assorbimento disposto dall'art. 24 dell'accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 concerne ogni trattamento di fine lavoro, e, quindi, anche il cosiddetto rimborso contributi, ed inoltre che, ai sensi dell'art. 16 del T.U. Degli accordi aziendali, l'entità di tale rimborso sia da determinare - a differenza di quanto espressamente previsto per l'indennità di buonuscita - senza tener conto degli scatti di anzianità che il lavoratore, collocato anticipatamente a riposo per inabilità, avrebbe maturato se fosse stato in servizio fino al sessantesimo anno di età). (Conf 2979/86, mass n 445984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)