Sez. L, Sentenza n. 13523 del 30/10/2001 (Rv. 549951 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare - Atto di dimissioni sottoposto alla condizione risolutiva dell'accertamento della infondatezza della contestazione - Ammissibilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni presentate dal lavoratore sottoposto a procedura disciplinare non possono essere subordinate alla condizione risolutiva del futuro ed incerto accertamento della estraneità dello stesso lavoratore ai fatti contestati, posto che un tale atto, così condizionato, comporterebbe non solo una sospensione - oltretutto a tempo indeterminato - del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi normative di sospensione riconducibili alla persona del lavoratore, ma altresì l'elusione della procedura legislativamente prevista per l'accertamento degli illeciti disciplinari contestati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)