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Sez. L, Sentenza n. 5574 del 19/03/2004 (Rv. 571348 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - Accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571348-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è accertamento devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta e sufficiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento al lavoro svolto da un fisioterapista, ha riconosciuto il carattere autonomo avendo accertato che il lavoratore era libero: di accettare o meno le proposte di cura avanzate dalla società, di stabilire il numero dei propri pazienti, col solo limite massimo di sei; di non accettare pazienti per periodi prolungati senza alcuna giustificazione, previo avviso; di non proseguire un nuovo ciclo di cura con lo stesso paziente; di concordare con i pazienti giorno e orari di terapia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)