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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 72 del 2000

Decisione
decisa il 2000-03-06, depositata il 2000-03-17
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:72
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25313

  • Impiego pubblico
  • Personale della polizia di stato ad ordinamento civile
  • Trattenimento in servizio per un biennio, oltre il milite di età previsto per il collocamento a riposo
  • Esclusione
  • Dedotto eccesso di delega, rispetto ai limiti di oggetto fissati dal legislatore, nonché violazione dei principii di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. - dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego) in quanto, successivamente alla emissione della ordinanza di rinvio, è stata ritenuta non fondata - con la sentenza n. 422 del 1994 - una questione identica.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Gianfrancesco Valerio contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un dirigente della Polizia di Stato nei confronti del Ministero dell'interno avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il trattenimento in servizio per un biennio ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il TAR del Lazio con ordinanza del 13 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 giugno 1999) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, atteso che la potestà legislativa del Governo, per il suo carattere di eccezionalità, in tanto può considerarsi legittima, in quanto si dimostri puntualmente rispettosa della delega per ogni specifico oggetto delegato: nella specie, il Governo, utilizzando la delega di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), avrebbe travalicato l'oggetto della delega stessa, invadendo il campo di cui all'art. 3 della citata legge, riguardante la previdenza, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione; Nonché in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto discriminerebbe irrazionalmente nell'ambito di una medesima species (dipendenti civili dello Stato) una sottocategoria di essa (il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile). Tale differenziazione - argomenta il giudice a quo - non avrebbe ragione di esistere dal momento che il corpo di Polizia di Stato è stato smilitarizzato, con la conseguenza che i suoi appartenenti rientrerebbero a tutti gli effetti nella categoria dei dipendenti civili; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto identica ad altre già portate all'esame di questa Corte e dichiarate non fondate con sentenza n. 422 del 1994.
punto 2
Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, identica questione è stata ritenuta da questa Corte non fondata con sentenza n. 422 del 1994, e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa; che, pertanto, anche la questione sollevata dal TAR del Lazio va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella

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