Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 29/10/1971 (Rv. 354334 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO SPECIALE - APPALTI CON ENTI DIVERSI DALLO STATO - CLAUSOLE DEI CAPITOLATI - VALORE CONTRATTUALE - INTERPRETAZIONE - NORMATIVA DEL CODICE CIVILE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE - APPLICABILITA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO SPECIALE - APPALTI CON ENTI DIVERSI DALLO STATO - CLAUSOLE DEI CAPITOLATI - VALORE CONTRATTUALE - INTERPRETAZIONE - NORMATIVA DEL CODICE CIVILE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE - APPLICABILITA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Negli appalti di opere pubbliche stipulati da enti diversi dallo stato, le clausole dei relativi capitolati hanno valore contrattuale per cui esse vanno interpretate alla stregua delle regole di ermeneutica del codice civile. Cio vale anche per clausole compromissorie contenute nei detti capitolati, in quanto - pur portando la clausola a sottrarre al giudice ordinario la cognizione delle controversie oggetto del compromesso - il contenuto e i limiti di tale deroga, derivando pur sempre dal potere dispositivo delle parti, e non da Disposizioni di legge, vanno accertati con gli stessi criteri ermeneutici. Ne consegue che la detta interpretazione, risolvendosi nella individuazione della volonta delle parti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento e censurabile in Cassazione solo se affetto da uno dei vizi previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (V 899'69, mass n 339267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)