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Sez. L, Sentenza n. 3645 del 24/02/2016 (Rv. 638941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Art. 40 comma 26 c.c.n.l. addetti all'industria chimica - Obbligo di preavvertire il lavoratore circa la scadenza del periodo di comporto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'art. 40, comma 26, del c.c.n.l. addetti all'industria chimica, subordina alla richiesta del lavoratore l'obbligo del datore di fornire annualmente indicazioni sulla situazione relativa al periodo di comporto, sicché è da escludere la sussistenza di un autonomo dovere datoriale di preavvertire circa la scadenza del suddetto periodo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/12/2009 art. 40, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)