Sez. 1, Sentenza n. 2504 del 18/10/1966 (Rv. 324833 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA - AMMONTARE - INTERESSI COMPENSATIVI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA - AMMONTARE - INTERESSI COMPENSATIVI.*
Fino al momento della emanazione del decreto di espropriazione per pubblica utilita il proprietario conserva il diritto al godimento del bene; pertanto nell'ipotesi di espropriazione preceduta da occupazione temporanea, la relativa indennita di occupazione, che costituisce lo equivalente economico del diritto di godimento, e dovuta per tutta la durata della occupazione stessa e quindi fino alla data in cui, per effetti della pronunzia del decreto di espropriazione, il diritto di proprieta dello espropriante e venuto meno, convertendosi nel diritto dell'indennita. Anche sulla indennita di occupazione sono dovuti tutti gli interessi legali; il suo importo Forma oggetto di una obbligazione a se stante, esigibile al momento dell'espropriazione; e gli interessi, fino alla data dell'effettivo deposito della medesima, al pari di quelli sulla indennita di espropriazione, hanno carattere compensativo, giacche tengono conto della disponibilita dei frutti della somma dovuta, di cui medio tempore l'avente diritto avrebbe dovuto godere e di fatto non ha goduto. (Conf 2173/65).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)