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REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

Testo in vigore al

Art. 2

1. L'unità di conto utilizzata negli atti relativi alla politica agricola comune è l'ecu, quale definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 12, può essere deciso che nei principali documenti amministrativi predisposti dalla Comunità o dagli Stati membri per l'applicazione degli atti di cui al paragrafo 1, i prezzi e gli importi in questione sono espressi in ecu e, se del caso, in moneta nazionale.

Art. 3

1.

Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il tasso di conversione agricolo è fissato dalla Commissione in funzione del tasso rappresentativo di mercato e conformemente all'articolo 4.

Il tasso di conversione agricolo è inizialmente uguale, per le monete fisse, al tasso rappresentativo di mercato applicabile al 1o gennaio 1993; per le monete fluttuanti, esso è fissato tenendo conto del tasso rappresentativo di mercato relativo ad un periodo di riferimento del mese precedente tale data.

2. Nell'ambito delle misure che beneficiano di un finanziamento comunitario nel quadro del FEAOG, esclusivamente di competenza della sezione orientamento, il tasso di conversione agricolo è pari al tasso applicabile per la contabilizzazione delle spese del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 12 e tenuto conto del coefficiente correttore, può essere definito un tasso di conversione agricolo specifico aderente alla realtà economica, oppure, all'occorrenza, possono venir stabilite le modalità per la determinazione di siffatto tasso, al fine di eliminare i rischi di distorsioni di mercato di origine moneteria e in particolare di:

— evitare che venga superato il divario monetario significativo della tendenza del tasso rappresentativo di mercato al momento della determinazione del tasso di conversione agricolo;

— convertire in ecu gli importi relativi ai dati del mercato mondiale espressi in moneta nazionale di uno Stato membro.

4. In caso di fissazione di un limite di bilancio, il tasso di conversione agricolo può essere fissato al livello del tasso applicabile per la contabilizzazione delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, secondo la procedura in base a cui è stato determinato il limite.

Art. 4

1. Il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario relativo al periodo di riferimento finale di un mese supera i 2 punti. Il nuovo tasso di conversione agricolo è allora fissato in modo da ridurre della metà il divario monetario in parola, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ed ha efficacia a decorrere dall'inizio del mese seguente.

2.

In caso di riallineamento monetario avente per effetto di modificare i tassi centrali determinati dagli Stati membri a moneta fissa, i tassi di conversione agricoli vengono immediatamente adattati in modo da:

— eliminare i divari monetari delle monete fisse, e

— ridurre della metà i divari monetari delle monete fluttuanti qualora tali divari siano superiori a 2 punti per un opportuno periodo di riferimento, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.

— inferiore o pari a 0,5 punti, il divario viene annullato al più tardi all'inizio della campagna di commercializzazione seguente;

— superiore a 4 punti, il divario viene immediatamente ridotto a 2 punti. Il divario rimanente viene annullato in un massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del riallineamento.

Tuttavia, nel caso in cui un riallineamento monetario dia luogo, per una moneta fissa, ad un divario monetario:

Gli adeguamenti dei tassi di conversione agricoli di cui al secondo comma vengono effettuati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Se, per un determinato periodo di riferimento, il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti, vengono immediatamente ridotti a 2 punti. Questo adeguamento viene operato dopo qualsiasi adeguamento previsto ai paragrafi 1 e 2.

Art. 5

1. Il tasso rappresentativo di mercato relativo alla moneta nazionale di un paese terzo è utilizzato, con riguardo agli atti relativi alla politica agricola comune, per convertire:

— in moneta nazionale di tale paese terzo gli importi espressi in ecu,

— in ecu gli importi espressi in moneta nazionale di tale paese terzo.

2. Tenuto conto del coefficiente correttore, per evitare i rischi di distorsioni di mercato di origine monetaria la Commissione, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dagli atti relativi alla politica agricola comune con riguardo a ciascun caso specifico, può derogare al paragrafo 1 e consentire l'applicazione di tasso di conversione maggiormente aderenti alla realtà economica.

3. Le modalità per la determinazione di un tasso di conversione specifico, aderente alla realtà economica ed applicabile qualora si vogliano convertire in moneta nazionale di uno Stato membro importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo, possono venir stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Art. 6

1.

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è:

— l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi,

— il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fisati in ecu a seguito di una procedura di gara, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente per un periodo che può arrivare alla fine del terzo mese successivo a quello della fissazione anticipata. In questo caso il tasso di conversione agricolo è quello vigente, rispettivamente, alla data in cui esso è stato fissato anticipatamente oppure alla data di chiusura del termine del bando di gara.

2. Qualora il fatto generatore di cui al paragrafo 1 debba venir precisato o non possa essere preso in considerazione per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo in questione, un fatto generatore specifico viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 12, attenendosi ai criteri seguenti:

  1. a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle modifiche del tasso di conversione agricolo;

  2. b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili, realizzate nell'ambito di organizzazioni di mercato diverse;

  3. c) concordanza tra i fatti generatori di vari prezzi ed importi riguardanti una medesima organizzazione di mercato;

  4. d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di conversione agricoli.

3.

Gli importi fissati dal Consiglio nell'ambito di aiuti il cui finanziamento comunitario è di pertinenza del FEAOG, sezione orientamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo applicabile il 1o gennaio dell'anno in cui è decisa la concessione dell'aiuto.

Qualora la normativa comunitaria preveda una rateizzazione del pagamento su più anni, le rate dell'aiuto sono convertite mediante il tasso di conversione agricolo più svalutato tra quelli applicabili il 1o gennaio di ciascuno degli anni compresi tra quello in cui è stata decisa la concessione dell'aiuto e quello per il quale è pagata la rata di cui trattasi.

Art. 7

Qualora il tasso di conversione agricola applicabile:

— ad un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bovino adulto, o

— ad un premio compensativo per pecora o per capra, o

— ad un importo di carattere strutturale o ambientale

sia inferiore a quello applicabile precedentemente, gli aiuti o importi interessati sono aumentati in ecu secondo la procedura di cui all'articolo 12.

L'aumento degli importi di cui al primo comma è determinato in maniera da evitare una loro riduzione in moneta nazionale dello Stato membro il cui tasso di conversione agricolo diminuisce maggiormente tra quelli che hanno chiesto l'applicazione del presente articolo.

Art. 8

1. Gli Stati membri con moneta fluttuante possono concedere agli agricoltori, per tre anni, un aiuto compensativo quando la media del tasso di conversione agricolo nel corso degli ultimi dodici mesi sia inferiore alla media del tasso di conversione agricolo nel corso dei precedenti dodici mesi. I periodi presi in considerazione per far scattare la concessione di un aiuto non possono servire come base per la concessione di un nuovo aiuto.

2.

L'importo della prima rata annua dell'aiuto è determinato in base alla riduzione del reddito agricolo medio dello Stato membro interessato causata dalla diminuzione del tasso di conversione agricolo. L'importo dell'ultima rata annua è, al massimo, pari ad un terzo dell'importo della prima.

L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo per unità di quantitativo prodotto.

3.

La Comunità contribuisce al finanziamento dell'aiuto compensativo:

— per il 75 % degli importi effettivamente concessi agli agricoltori situati nelle regioni dell'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

— per il 50 % degli importi effettivamente concessi negli altri casi.

Detto contributo viene equiparato, sotto il profilo del finanziamento della politica agricola comune, agli interventi volti a regolarizzare i mercati agricoli.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, sempreché siano raggiunti limiti minimi, gli importi massimi che possono essere concessi per ciascuna rata dell'aiuto.

Art. 9

1. Nel caso in cui il coefficiente correttore viene aumentato, i prezzi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune sono ridotti all'inizio della campagna successiva, secondo la procedura prevista all'articolo 12, del 25 % della percentuale della modifica del coefficiente correttore.

2. Gli Stati membri in cui i prezzi in moneta nazionale scendono a seguito dell'applicazione del paragrafo 1 sono autorizzati, secondo modalità che il Consiglio stabilirà deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a concedere aiuti nazionali compensativi. Tali aiuti devono riferirsi al settore sociostrutturale e non possono essere riferiti alla produzione.

3. Gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune sono, se del caso, modificati adeguatamente, fatta eccezione per quelli di cui:

— ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92.

Art. 10

In caso di riallineamento monetario nel quadro del sistema monetario europeo, ovvero di improvvisa e ragguardevole modifica dei tassi di cambio tra l'ecu e talune monete nazionali di paesi terzi, gli importi seguenti:

— dazi all'importazione,

— dazi all'esportazione,

— restituzioni all'esportazione,

— prezzi limite,

— aiuti fissati in base ai dati del mercato mondiale,

— sovvenzioni all'importazione,

fissati dagli atti relativi alla politica agricola comune, possono, per quanto necessario, venir nuovamente fissati dalla Commissione utilizzando i nuovi tassi di conversione agricoli, secondo i metodi applicabili in ciascun caso specifico nonché, eventualmente, tenendo conto dell'evoluzione della situazione dei mercati.

Art. 11

1.

Qualora eventuali pratiche monetarie di carattere eccezionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione decide le opportune misure di salvaguardia che possono, se del caso, recare deroga agli atti in vigore relativi alla politica agricola comune.

Le misure di cui al primo comma vengono comunicate immediatamente al Consiglio e agli Stati membri.

Gli Stati membri possono sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione nei tre giorni lavorativi successivi alla data in cui sono state loro comunicate le misure di salvaguardia.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di dette misure.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti da tali atti con riguardo a ciascun caso specifico, può prendere misure deragotarie al presente regolamento, in particolare quando un paese:

— ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

— abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali di cambio o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Art. 12

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui:

  1. a) all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali17, oppure

  2. b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure

  3. c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

Art. 13

1. Qualora misure transitorie apparissero necessarie per agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento, esse vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12 e restano in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento operativo del nuovo regime.

2. Il coefficiente correttore e gli elementi del presente regolamento ad esso relativi si applicano per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Prima dello scadere di questo periodo la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul regime previsto dal presente regolamento, corredata da appropriate proposte per consentire al Consiglio di decidere, a maggioranza qualificata, una futura politica in materia.

3. I regolamenti (CEE) n. 1676/85, n. 1677/85, n. 1678/85 e n. 129/78 sono abrogati.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER