diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4586 del 26/04/1991 (Rv. 471858 - 01)

Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere | Indennità di scioglimento e indennità di clientela - Differenze.
Stato
decisa il 1991-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471858-01

Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere

L'indennità di scioglimento del contratto e quella suppletiva di clientela, previste in favore dell'agente, differiscono in particolare per il fatto che, mentre l'indennità di scioglimento, dopo l'entrata in vigore della legge n. 911 del 1971 (modificativa dell'originario testo dell'art. 1751 cod. civ.), è sempre dovuta alla cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, viene decurtata di quanto all'agente spetta per atti di previdenza volontaria compiuti dal preponente (art. 1751, secondo comma, cod. civ.) ed è corrisposta dallo E.N.A.S.A.R.C.O., l'indennità suppletiva di clientela è invece dovuta solo se "il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente", viene corrisposta dal preponente, è ragguagliata alle provvigioni relative agli affari conclusi dopo l'1 gennaio 1975 ed è soggetta a particolari regole e limitazioni (art. 11 A.C. 1974) che non trovano corrispondenza nella disciplina legale dell'indennità di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Contr. Coll. 18/12/1974, Contr. Coll. 19/12/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)