Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641
Testo in vigore al
Art. 52 Interventi per la protezione della natura
1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
2. Il Governo puo' indicare alla regione nuovi territori nei quali ritenga utile che siano istituite riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
Capo III. Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali
Art. 53 Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali
1. Le funzioni amministrative nelle materie relative ai trasporti su funivie e alle linee automobilistiche locali concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci - esclusi gli effetti postali - esercitati con linee funicolari e funiviarie di ogni tipo, con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie e automobilistiche, ivi comprese quelle sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di altra regione.
2. Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma, che si svolgono parzialmente nella regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due regioni.
Art. 54 Trasferimento alla regione
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee e quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Art. 55 Competenza dello Stato
1. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonche' le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi del precedente art. 53 e le linee di gran turismo di carattere interregionale.
Art. 56 Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
1. La regione partecipa, ai fini della regolarita' dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
Art. 57 Funzioni delegate
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della regione stessa, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
2. E' delegato alla regione, con l'assenso della stessa, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro dei trasporti.
Capo IV. Strade e lavori pubblici di interesse regionale
Art. 58 Strade e lavori pubblici di interesse regionale
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di interesse regionale concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
Art. 59 Competenze dello Stato
1. Sono di competenza statale le funzioni amministrative riguardanti:
1) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 51, secondo comma e seguenti;
2) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumita' pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
3) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonche', d'intesa con la regione, la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni;
4) l'edilizia di culto.
Art. 60 Acque
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonche' di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
2. Sono altresi' trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali.
3. Sino a che non si provvedera' con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione.
4. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti:
1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sara' diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque;
2) il censimento nazionale dei corpi idrici;
3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.
Art. 61 Funzioni delegate
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprieta' dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art. 62 Edilizia residenziale pubblica
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
2. Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative al locale istituto autonomo per le case popolari, fermo restando il potere alla regione di stabilire soluzioni organizzative diverse salvo il loro successivo adeguamento ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
3. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 9, primo comma, del presente decreto.
Art. 63 Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica
1. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
3. Sono altresi' trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nella attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
4. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 70 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 64 Funzioni delegate
1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci, con facolta' di subdelegare le stesse agli enti locali.
Capo V. Caccia e pesca
Art. 65 Caccia
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alla caccia concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.
2. Sono trasferite alla regione le funzioni di disciplina dell'attivita' e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.
3. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano i concessionari di bandite e riserve di caccia.
4. Alla regione spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.
Art. 66 Pesca
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alla pesca concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca, il rilascio delle licenze, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
2. La regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore.
3. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalla regione, previo parere del competente organo statale.
Capo VI. Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 67 Funzioni amministrative trasferite
1. Sono trasferite alla regione, salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, salvo quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:
a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
c) la tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alle regioni;
e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.
3. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, che potra' essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonche' alla commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 68 Competenze dello Stato
1. Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con la regione, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dei casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con la regione;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui allo art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Art. 69 Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
1. Finche' la regione e, d'intesa con questa, gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, essi si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, la regione e gli enti locali si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali.
Titolo VI. Disposizioni finali e transitorie
Capo I. Ulteriore trasferimento di funzioni
Art. 70 Agevolazioni di credito
1. Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196, e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, non compresi fra quelli previsti dall'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.
3. La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria.
Capo II. Organi tecnici e uffici dello stato
Art. 71 Organi tecnici dello Stato
1. La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato.
2. Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Art. 72 Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. La regione puo' avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.