Sez. 3, Sentenza n. 7487 del 29/03/2026 (Rv. 678137-01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Trascrizione ex artt. 2652 e 2653 c.c. - Rigetto della domanda - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Omissione - Appello - Necessità - Mancanza - Rilievo in sede di legittimità - Esclusione.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia omesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.
Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)