Sez. U, Sentenza n. 4570 del 06/05/1998 (Rv. 515150 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE | Ferrovia Suzzara - Ferrara - Revoca della concessione - Conseguenze sul rapporto di lavoro degli addetti - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE
Il rapporto di lavoro privatistico degli addetti ad una ferrovia in concessione, quale la ferrovia Suzzara - Ferrara, a seguito della revoca della concessione integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica. Di conseguenza la controversia non correttamente promossa contro la società concessionaria successivamente all'ammissione del decreto di revoca, e, poi, correttamente proseguita nei confronti della gestione Commissariale Governativa deve essere devoluta - attesa la legittimità di tale provvedimento ai sensi della legge 5 maggio 1989 n. 160 (di conversione del D.L. 4 maggio 1989, n. 77) ed esclusa l'automaticità del passaggio all'Ente Ferrovie dello Stato, delle ferrovie già date in concessione - alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza che su tale giurisdizione possa esplicare effetto, avuto riguardo alla previsione normativa dell'art. 5 cod. proc. civ. annullato, il nuovo quadro normativo offerto dalle leggi n. 662 del 1996 e n. 59 del 1997.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 05/03/1989 num. 77 CORTE COST., Legge 05/05/1989 num. 160 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)