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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 75 del 1983

Decisione
decisa il 1983-03-08, depositata il 1983-03-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:75
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14614

  • Locazione di immobili urbani
  • Uso abitativo
  • Contratti non soggetti a proroga alla data del 30 luglio 1978
  • Recesso del locatore
  • Condizioni
  • Limiti
  • Difetto di rilevanza nel giudizio a quo
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. da 2 a 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la fattispecie non riguarda alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati dalla norma denunciata. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 1, della l. 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 22/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Imperi Anna Maria e Moscato Vincenzo, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza n. 285/1982 del Pretore di Roma è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dall'1 all'8, della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso del locatore dai contratti di locazione, per necessità o per gli altri motivi previsti dalla norma, quando il reddito annuo del conduttore superi gli otto milioni di lire.
punto 2
Considerato che per quanto riguarda la denuncia del n. 1 del citato art. 59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o di prossimi congiunti) la questione è stata già prospettata sotto lo stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del 1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando l'illegittimità costituzionale del n. 1 dell'impugnato art. 59, e con le successive ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.
punto 3
Considerato, inoltre, in ordine alla denuncia dei nn. dal 2 all'8 dell'articolo impugnato, che nel giudizio de quo la pronuncia sulla questione così sollevata è del tutto irrilevante, non riguardando la fattispecie alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati; che, pertanto, la questione stessa è manifestamente inammissibile.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 285/1982 e già dichiarata fondata con sentenza n. 22 del 1980 e manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980. 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dal 2 all'8, della citata legge n. 392/1978, sollevata con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze