Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015 (Rv. 635775 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danni da fauna selvatica - Ente responsabile - Regione - Esclusione - Provincia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo, la cui responsabilità non poteva essere derivata sulla base del solo impegno a far fronte agli oneri finanziari per il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Abbruzzi 24 giugno 2003, n. 10).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi num. 24 all. 0010 lett. 0002, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)