Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 51 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12293
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
- Giudizio sull'ammissibilità del conflitto
- Requisiti di ammissibilità
- Delibazione
- Organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono
- Potere giurisdizionale
- Legittimazione dei singoli organi
- Potere esecutivo
- Presidente del consiglio dei ministri che agisca in base a delibera del consiglio stesso
- Legittimazione
- Oggetto del conflitto
- Provvedimenti ex art. 700 c.p.c. a tutela della pubblica incolumità
- Asserita invasione della sfera di attribuzioni del potere esecutivo
- Ammissibilità del conflitto.
Leggi la massima
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c., emessi il 12 novembre e il 6 dicembre 1984, concernenti l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto - per la realizzazione di un raccordo sciabile - nella zona, soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, dell'Abetone. È ormai pacifico, infatti, per costante riconoscimento della Corte, che i singoli organi giurisdizionali sono da considerarsi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione, ed altrettanto deve dirsi del Presidente del Consiglio dei ministri, che agisca in conformità a delibera del Consiglio stesso; mentre, quanto all'aspetto oggettivo, il sollevato conflitto attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacché si assume dal Presidente del Consiglio che l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità - tali dovendo, secondo il ricorrente, considerarsi, in base alla loro motivazione le contestate decisioni pretorili (in quanto intese ad evitare pericoli per gli sciatori) - non spetti al potere giudiziario, ma a quello esecutivo (tanto più quando - come anche si sostiene - attraverso pronunce autorizzative di attività sottoposte a controlli amministrativi, si pongano nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a tutela del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresì attribuzioni che pur delegate o trasferite alla Regione, sono caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti). Sussistono, pertanto, i requisiti di cui all'art. 37, legge n. 87 cit. per riconoscere ammissibile il sollevato conflitto, impregiudicata restando la facoltà delle parti di proporre, anche su questo punto, nell'ulteriore corso del giudizio, istanze ed eccezioni. - S. n. 231/1975; O. nn. 132 e 98/1981, 123/1979 e 49/1977.
Norme impugnate
- ordinanza o provvedimento del pretore 6 dicembre 1984
- ordinanza o provvedimento del pretore 12 novembre 1984
Parametri
- art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, a seguito dei provvedimenti 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984 del pretore predetto concernenti l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto nella zona dell'Abetone soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, iscritto al n. 30 del reg. ric. amm. conf.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione 3 aprile 1985 del Consiglio stesso, con ricorso depositato il 2 maggio 1985 ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c. il 12 novembre e il 6 dicembre 1984 a seguito dei ricorsi di Zeno Colò e Giancarlo Ciacci,
che nel ricorso si esponeva come, mediante tali decisioni, il Pretore avesse autorizato i ricorrenti, nella loro rispettiva qualità di Presidente della Commissione comunale piste di Abetone e di Presidente del consorzio impianti di risalita "Multipass" di Abetone, ad eseguire - respingendo il contrario ricorso della Provincia di Pistoia - un raccordo sciabile denominato "Val di Luce-Valle del Sestaione" in Comune di Abetone, dettando prescrizioni per le modalità e i tempi di tagli boschivi,
che, dalla motivazione dei provvedimenti sarebbe emerso chiaramente che il Pretore ha posto alla base della sua decisione l'urgente necessità di tutelare la pubblica incolumità, rappresentata dalla vita e dall'incolumità personale di eventuali sciatori che si fossero avventurati nella discesa fuori pista dell'alta Valle del Sestaione in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, anche perché quella traversata si trova al centro di una zona soggetta a cadute di valanghe,
che, pertanto, secondo il ricorrente, le pronunce pretorili, pur interferendo con le competenze della Provincia di Pistoia in materia forestale ed idrogeologica ad essa delegate dalla Regione, in quanto hanno posto nel nulla il diniego di autorizzazione da parte dell'Autorità amministrativa, ha però invaso più direttamente prerogative che appartengono alla sfera di attribuzioni di organi dello Stato, in quanto sono state predisposte, nell'asserita imminenza di un pericolo non altrimenti scongiurabile, misure idonee a salvaguardare la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone,
che - secondo quanto il ricorrente segnala - le misure rispondenti a siffatta connotazione tipica rientrano nella sfera di attribuzioni dello Stato ed anche quando vengono adottate in sede locale sono di competenza di organi che agiscono in veste di ufficiale di governo,
che, tutto ciò premesso, chiedeva il ricorrente a questa Corte di dichiarare che non spetta al giudice civile autorizzare, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, il compimento di lavori consistenti nella realizzazione di una pista di sci in luoghi dove tale attività è sottoposta a controlli amministrativi e con effetto sostitutivo dei controlli medesimi, in particolare di quello inerente alla tutela paesaggistica, conseguentemente annullando gli impugnati provvedimenti del Pretore di Pistoia.
punto 2
Considerato che, però, la Corte è stata convocata, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, per decidere in Camera di Consiglio se il ricorso sia ammissibile: e, cioè, se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali"; rimanendo, peraltro, impregiudicata, in caso di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre anche su questo punto, nel corso ulteriore del giudizio, istanze ed eccezioni (cfr. ordinanze n. 49/1977 e n. 123 del 1979),
che, quanto alla legittimazione, è ormai pacifico, per costante riconoscimento di questa Corte, che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garentita, sono da considerarsi legittimati.... ad essere parti in conflitti di attribuzioni" (cfr., da ultimo, ordinanze 132 e 98/1981; 123 del 1979; e sentenza n. 231/1975), e che altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, che agisce in conformità a delibera del Consiglio stesso,
che, quanto poi all'aspetto oggettivo, il sollevato conflitto attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacché si assume dal Presidente del Consiglio che non spetta al potere giudiziario, ma a quello esecutivo, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità; e particolarmente quando, attraverso pronunce autorizzative di attività sottoposte a controlli amministrativi, si pongono nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a tutela del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresl' attribuzioni che, pur delegate o trasferite alla Regione, sono caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità ed il merito del ricorso,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, Così come indicato in epigrafe.
Dispone:
a) - che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) - che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza sieno notificati al Pretore di Pistoia entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze