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REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/86 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/862, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 28, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di concedere una restituzione alla produzione per lo zucchero, l'isoglucosio come tale e gli sciroppi disciplinati da detto regolamento utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere previsto che l'onere finanziario delle perdite causate dall'eventuale concessione di restituzioni alla produzione venga assunto totalmente o in parte dai bieticoltori e dai fabbricanti di zucchero; che è opportuno concretizzare questa possibilità per i quantitativi di prodotto utilizzati nell'industria chimica superiori ai quantitativi tradizionali;

considerando che è opportuno istituire un regime di restituzioni alla produzione, che consenta di ampliare gli sbocchi dello zucchero oltre i quantitativi tradizionali; che a tal fine i prodotti in questione devono poter essere messi a disposizione dell'industria chimica a un livello di prezzo ridotto;

considerando che lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione di prodotti simili; che è quindi opportuno garantire, in particolare, uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione di questi prodotti di base; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione di un regime di restituzione alla produzione che tenga conto, ad un tempo, del prezzo dello zucchero, del valore del granturco necessario alla fabbricazione dei prodotti chimici in questione, delle restituzioni alla produzione concesse ai prodotti amilacei a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (3), nonché dell'evoluzione dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale; che, considerati i nessi esistenti fra il regime delle restituzioni alla produzione nel settore dello zucchero e quello relativo ai cereali, è opportuno prevedere per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento di far riferimento alla campagna di commercializzazione definita dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1006/86 (5);

considerando che è opportuno prevedere per l'isoglucosio come tale un trattamento analogo a quello previsto per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica;

considerando che è opportuno che anche lo zucchero greggio e gli sciroppi di saccarosio di purezza abbastanza elevata, constatata conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1443/826, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/857, utilizzati nell'industria chimica possano beneficiare di tali restituzioni alla produzione; che è d'uopo pertanto applicare a questi prodotti di base la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco, adeguandola, secondo i casi, in funzione del loro rendimento o del loro tenore in saccarosio; che, per quanto riguarda l'isoglucosio, è opportuno imporre per la concessione delle restituzioni alla produzione le stesse condizioni preliminari rispetto a quelle previste per la concessione delle restituzioni all'esportazione di tale prodotto;

considerando che, per impedire abusi, è necessario che la restituzione alla produzione possa essere accordata soltanto se adeguate misure di controllo consentono di escludere la possibilità di altre utilizzazioni; che tale controllo è possibile soltanto se la restituzione alla produzione è concessa unicamente al trasformatore e su domanda di quest'ultimo;

considerando che le misure di controllo, in alcuni casi, possono divenire più efficaci se sono accompagnate da un riconoscimento; che è quindi opportuno lasciare allo stato membro nel cui territorio si effettua la trasformazione la facoltà di sottoporre il trasformatore a una procedura di riconoscimento;

considerando che, per poter seguire più celermente l'evoluzione tecnologica del settore, occorre prevedere che le modifiche all'elenco originario dei prodotti chimici in causa vengano apportate secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica1; che occorre pertanto abrogare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (3) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale. (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.