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Sez. 3 - , Sentenza n. 18940 del 31/07/2017 (Rv. 645374 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Proponibilità della domanda risarcitoria - Condizione - Art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645374-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’onere del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria configura una condizione di procedibilità della domanda, avente finalità deflattiva del contenzioso giudiziario, sicché è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, nella parte in cui non esclude la possibilità di dichiarare, per l’ipotesi di violazione, l’improponibilità dell’azione anche dopo l’udienza di trattazione del giudizio di primo grado, atteso che, per un verso, si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti in ragione dell’interesse pubblico sotteso alla disciplina e, per un altro, anche a seguito della definizione in rito del procedimento la domanda è riproponibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)