Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 04/07/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 227143 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO | Nullità del decreto che dispone il giudizio - Regressione davanti al Giudice per l'udienza preliminare - Obbligo di fissazione di nuova udienza preliminare - Valutazione dei motivi della nullità.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO
Qualora venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, il procedimento regredisce allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, e pertanto qualora la nullità venga dichiarata perché nel decreto è stato indicato un reato diverso da quello per cui era stato chiesto il rinvio a giudizio e si era celebrata l'udienza preliminare, il Giudice può limitarsi a riemettere il nuovo decreto senza fissare la udienza preliminare in quanto le parti avevano già ritualmente concluso sulle imputazioni contestate ab origine e pertanto non poteva determinarsi alcuna lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)