Sez. 2, Sentenza n. 9330 del 17/05/2004 (Rv. 572909 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - NELLA VENDITA DI ANIMALI - IN GENERE | Disciplina del codice civile - Ripartizione dell'onere della prova - Esistenza obiettiva dei vizi - Onere probatorio dell'acquirente - Sussistenza - Sopravvenienza del vizio all'acquisto - Onere del venditore - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - NELLA VENDITA DI ANIMALI - IN GENERE
In tema di vendita di animali, secondo le norme del codice Civile - applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali - la garanzia per vizi, dovuta dal venditore indipendentemente da colpa per il solo fatto oggettivo della loro presenza - è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente. Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche. (L'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale - determinato da una malattia congenita - non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1496, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)