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Sez. 3, Sentenza n. 6269 del 18/04/2003 (Rv. 562296 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Vendita - Aggiudicazione al prezzo non inferiore a quello base stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 576 cod. proc. civ. - Prezzo inferiore a quello giusto - Sospensione della vendita - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562296-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita attribuita dall'art. 586 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 19 bis legge 203 del 1991, al giudice dell'esecuzione anche all'esito di aggiudicazione avvenuta al prezzo base indicato nell'ordinanza di cui al'art.576 cod. proc. civ., può essere esercitata, indipendentemente dalle interferenze illegittime nelle vendite immobiliari, allorché - per eventi sopravvenuti o per circostanze prima non note - il prezzo offerto sia risultato notevolmente inferiore a quello giusto, sicché l'ordinanza di sospensione, che non è preclusa dalla mancata revoca o impugnazione degli atti precedenti all'aggiudicazione, comportando l'impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene, determina altresì la revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 19 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)