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Sez. 2, Sentenza n. 6242 del 04/06/1993 (Rv. 482677 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Rapporto con le impugnazioni principali | Impugnazioni successive alla prima - Valuta - Distinzioni - Appello incidentale autonomo nei confronti di un coappellante - Forma - Termini.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482677-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Rapporto con le impugnazioni principali

Nel sistema processuale vigente l'impugnazione che sia proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbano confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche, proposte cioè contro l'appellante principale, siano esse invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tali ultime impugnazioni (autonome) possono quindi essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta, senza che, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 359 cod. proc. civ.), sia necessaria l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)