Norme per la elezione dei Consigli provinciali
Testo in vigore al
Art. 12
1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di piu' tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio;
2. L'ufficio elettorale circoscrizionale e' composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Art. 13
1. La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario.
Art. 14
1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta
per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non
inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi.
4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti.
5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due
delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli
uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.
6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.
Art. 15
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962
Art. 16
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962
Art. 17
1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.
2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14.
3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.
Art. 18
1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Art. 20
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.
2. Nei Comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.
Art. 21
1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962.
Art. 22
1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Art. 23
1. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
1) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
2) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
2. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.
3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
4. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
Art. 24
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare e' inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, e' inviato alla Prefettura ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facolta' agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Art. 25
1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.2
Art. 26
1. Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, e' regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
Art. 27
1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.
2. Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.
Art. 28
1. Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto: il Guardasigilli: PICCIONI