Sez. 5 - , Sentenza n. 11217 del 11/06/2020 (Rv. 657885 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TARSU - Classificazioni locali - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
La classificazione dei locali effettuata dai Comuni ai fini della applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata dall'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, non richiede alcuna motivazione trattandosi di atto sottratto all'obbligo previsto dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)