Sez. 6, Ordinanza n. 42773 del 10/10/2003 Cc. (dep. 10/11/2003) Rv. 227162 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo - Nozione - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo si identifica nel condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario. (Fattispecie nella quale si è escluso che ricorresse un siffatto pregiudizio nello sviluppo di rapporti conflittuali tra magistrati del pubblico ministero, già inquirenti e poi trasferiti ad altro incarico, e difensori dell'imputato, chiamati a rispondere in sede disciplinare e civile per affermazioni ritenute dai primi diffamatorie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)