Sez. 1, Sentenza n. 26504 del 27/11/2013 (Rv. 629377 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Apertura di credito garantita da ipoteca - Destinazione effettiva dell'ipoteca a garanzia di crediti chirografari derivanti da pregressi finanziamenti - Motivo illecito - Ammissione in chirografo della somma mutuata - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In sede di opposizione allo stato passivo, ove ritenuto il motivo illecito della violazione del principio della "par condicio creditorum" nell'operazione di finanziamento, che ha avuto l'effetto di munire di prelazione ipotecaria il già esistente scoperto di conto corrente nei limiti della somma finanziata, va accolta la domanda subordinata di ammissione al passivo della somma realmente erogata con il finanziamento, atteso che all'inefficacia del contratto conseguirebbe, pur sempre, la necessità della restituzione in moneta fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge Falliment. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)