Sez. 6, Sentenza n. 10892 del 05/03/2014 Cc. (dep. 06/03/2014) Rv. 259340 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rinvio della consegna - Valutazione di opportunità - Sindacabilità in sede di ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione e che, se sostenuta da idonea motivazione si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva disposto il rinvio della consegna, nonostante il consenso espresso dal condannato, in considerazione della gravità dei reati per i quali egli era già stato condannato in primo e in secondo grado, e dell'entità delle pene irrogate).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 14, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 20, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)