Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 139 del 1973
Massime (1)
Massima n. 6840
- Processo penale
- Notificazioni all'imputato irreperibile
- D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 3 (norme di attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517)
- Decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado
- Cessazione di efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado
- Violazione del diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza (anche della questione relativa agli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice procedura penale, richiamato dalla disposizione impugnata).
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971, nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di procedura penale, richiamati in via meramente complementare e non quale oggetto di autonoma denunzia, in riferimento al suddetto art. 3.
Norme impugnate
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), in relazione agli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1971 dal pretore di Avigliana sull'incidente di esecuzione penale sollevato da Lupato Agostino Ottavio, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, recante disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576 secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che davanti a questa Corte non si sono costituite le parti.
punto 2
Considerato che la norma dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, con sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971 è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prescriveva che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessava di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. E ciò riconoscendosi che risponde al precetto dell'art. 24 Cost. l'esigenza che siano disposte nuove ricerche dopo la pronuncia della sentenza contumaciale di primo grado ai fini della notificazione dell'estratto di essa, onde rendere effettivamente possibile all'imputato contumace l'esercizio della difesa fin dal momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere dell'impugnazione;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione come sopra prospettata, anche relativamente agli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, c.p.p., le cui disposizioni sono state richiamate dal giudice a quo in via meramente accessoria e complementare e non quale oggetto di autonoma denunzia.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971, nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di procedura penale, richiamati in riferimento al suddetto art. 3.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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