Sez. 3, Sentenza n. 3344 del 21/04/1990 (Rv. 466775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - ATTO DI IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA NON NOTIFICATA - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL PROCURATORE COSTITUITO NEL PREGRESSO GIUDIZIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - ATTO DI IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA NON NOTIFICATA - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL PROCURATORE COSTITUITO NEL PREGRESSO GIUDIZIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI.*
La notificazione dell'impugnazione di sentenza non notificata, che va fatta al procuratore costituito nel pregresso grado di giudizio, ancorché eseguita in modo diverso non è inesistente, ma nulla e perciò suscettibile di rinnovazione, ove risulti un qualche collegamento tra il luogo e la persona cui la copia dell'atto sia stata consegnata e il destinatario della notifica, come nel caso in cui sia effettuata a procuratore che, pur sfornito di mandato, sia costantemente intervenuto alle diverse udienze del pregresso grado di giudizio quale procuratore della parte e destinatario dello atto di riassunzione nei confronti della stessa. (V 1544/80, mass n 405108; (V 1188/75, mass n 374626).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)