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Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Testo in vigore al

Art. 10 Richiesta in permesso di aree gia' detenute in precedenza

1. L'articolo 6, comma 7, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.".

Art. 11 Esercizio del permesso di ricerca

1. L'articolo 6, comma 8, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.".

2. L'articolo 6, comma 9, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovra' in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.".

3. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari del permesso di ricerca e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.

Art. 12 Sospensione del permesso di ricerca

1. Nell'articolo 6, comma 10, della legge n.9 del 1991 tra la parola: "adempimenti" e le parole: "che comportino" sono inserite le seguenti: "o limitazioni".

Art. 13 Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n.9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni dal rilascio della proroga decennale".

3. All'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione e' accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.".

4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti.

5. La durata della concessione di stoccaggio e' di 20 anni.

6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarita' o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarita', e' consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarita' di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.

7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.

8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma e' corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo III. Disposizioni comuni alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Art. 14 Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari

1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legis- lative, regolamentari e amministrative, ai quali e' subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.

3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.

5. Le condizioni e i requisiti, nonche' gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attivita', devono essere giustificati esclusivamente dalla necessita' di assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita', di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.

6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata.

7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari e' limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5.

8. Nessun ente puo' essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste. tranne che su richiesta delle autorita' competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.

Art. 15 Difficolta' di accesso degli enti nei Paesi terzi

1. Nel caso un ente incontri difficolta' di ordine generale di accesso alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o al loro esercizio in Stati non facenti parte dell'Unione europea, ne informa il Ministero.

2. Il Ministero, d'intesa can il Ministero degli affari esteri, ne informa la Commissione europea, garantendo comunque la riservatezza commerciale degli enti interessati.

3. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' altresi' richiedere alla Commissione europea di proporre al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare uno o piu' Stati membri a negare il rilascio di titoli minerari ad enti effettivamente controllati dallo Stato di cui al comma 1 o da persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti.

4. Nel caso che il Consiglio dell'Unione europea, su richiesta della Commissione, dello Stato Italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzi tale procedura, il Ministero provvede a negare il rilascio di titoli minerari per la prospezione, ricerca o coltivazione o di loro proroghe ad enti di cui al comma 3.

Art. 16 Comunicazione dati

1. Il Ministero, a decorrere dal 1o gennaio 1997, trasmette alla Commissione delle Comunita' europee il BUIG, una relazione annuale contenente la stima delle riserve di idrocarburi esistenti, nonche' l'elenco dei titoli minerari conferiti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, indicando altresi' i luoghi ove ottenere informazioni al riguardo.

2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.

3. Alla cessazione di un titolo minerario la relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area del titolo e' corredata delle linee sismiche maggiormente significative, dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.

4. La relazione di cui al comma 3, nonche' i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario.

5. I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non puo' superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.

Art. 17 Appalti nei settori esclusi

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinche' i soggetti appaltanti:
a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.".

2. Il comma 5, dell'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' abrogato.
CAPO IV
Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione

Art. 18 Armonizzazione delle disposizioni sui canoni

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

  1. a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato;

  2. b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato;

  3. c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro
    quadrato;

  4. d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per
    chilometro quadrato;

  5. e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro
    quadrato;

  6. f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per
    chilometro quadrato;

  7. g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione
    di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato;

  8. h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
    coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato.

2. Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma.

3. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Art. 19 Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare.910

2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.

5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.

5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

  1. a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

  2. b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione.

6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e' ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio.
Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalita' economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione puo' essere altresi' riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.

6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e' stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.

7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita' di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.

8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.

9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.56

10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e' titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.56

12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.

13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a lire centoottantamilioni.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.

15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.

Art. 20 Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997 per ascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno , e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.

2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorche' situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale e' effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di piu' comuni.

3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

Art. 21 Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai sensi dell'articolo 19.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di versamento delle aliquote in conformita' alle norme del presente decreto.

3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di piu' regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20.

Art. 22 Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando e' relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale e' per il 55% corrisposta alla regione adiacente.

2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

Titolo II

Capo I. Cessazione dei regimi di esclusiva

Art. 23 Cessazione dei regimi di esclusiva

1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di esclusiva previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A., di seguito denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953:

  1. a) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge n.136 del 1953;

  2. b) costruzione ed esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 2, della legge n. 136 del 1953;

  3. c) stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi, di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n.170.

2. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e il diritto alla prosecuzione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in corso al 31 dicembre 1996 restano validi fino al completamento dei relativi procedimenti di attribuzione dei titoli minerari di cui all'articolo 24.

Art. 24 Attribuzione di titoli minerari

1. Nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, l'ENI ha diritto di ottenere dal Ministero l'attribuzione di permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione e di stoccaggio a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo.

2. I titoli minerari sono attribuiti con decorrenza dal 1o gennaio 1997 all'ENI, che li esercita direttamente o a mezzo di societa' controllate o collegate.

3. I provvedimenti di attribuzione dei titoli minerari sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alle Amministrazioni interessate.

Art. 25 Disciplina dei titoli minerari

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente decreto, per l'attribuzione dei titoli di cui all'articolo 24 si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.

2. Dopo l'attribuzione dei titoli minerari si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.

Art. 26 Dati a carattere regionale

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero l'elenco di tutti i dati geofisici e di perforazione acquisiti nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, corredato di idonea cartografia che ne indichi l'ubicazione, con l'indicazione delle date di acquisizione.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero una relazione generale dei risultati delle ricerche effettuate nelle zone di cui al comma 1, suddivisa per aree geologicamente omogenee, corredata di sezioni sismiche a scala regionale, nonche' di profili di perforazioni, rappresentativi di ciascuna area.

3. La relazione ed i dati di cui al comma 2 sono messi a disposizione di tutti gli interessati secondo le modalita' di consultazione stabilite dal Ministero, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.

Art. 27 Attribuzione di permessi di ricerca

1. I permessi di ricerca sono attribuiti con provvedimento del Ministero su aree per le quali l'attivita' svolta o in corso e gli investimenti effettuati ne giustifichino l'attribuzione.

2. Le domande di permesso, corredate della necessaria documentazione, sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.

3. I permessi sono attribuiti su aree per le quali risulti comprovato che l'attivita' di ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto e' almeno in una delle seguenti fasi:

  1. a) perforazione per la quale e stata presentata istanza ai sensi del decreto del Presidente deva Repubblica 18 aprile 1994, n.526;

  2. b) perforazione autorizzata o in corso, o ultimata successivamente al 31 dicembre 1995;

  3. c) rilevamento sismico autorizzato, in corso o ultimato in data non anteriore all'1 gennaio 1994;

  4. d) rielaborazione sismica ultimata in data non anteriore al 1o gennaio 1994, comprovata da idonea documentazione.

4. L'entita' dei rilevamenti sismici e delle rielaborazioni deve essere tale da giustificare l'estensione dell'area richiesta.

Art. 28 Disciplina dei permessi di ricerca

1. Il decreto di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' delle disposizioni di legge.

2. Il programma deve comprendere il completamento della eventuale perforazione in corso o l'esecuzione di una perforazione da iniziare entro 60 mesi dalla comunicazione del permesso.

3. Il decreto di attribuzione indica l'estensione del permesso, che non puo' comunque superare 750 chilometri quadrati.

4. La durata dei permessi e' di 6 anni non prorogabili, salvo il disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge n.9 del 1991.

5. Al termine del terzo anno l'area e' ridotta del 25%.

6. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attivita' per le quali non e' stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori e' subordinato alle procedure dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994.

Art. 29 Attribuzione delle concessioni di coltivazione

1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle aree in cui lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge n.9 del 1991, come modificato dal presente decreto.

2. Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.

Art. 30 Disciplina delle concessioni di coltivazione

1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' delle disposizioni di legge.

2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non puo' superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non puo' superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n.9 del 1991.

4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1o gennaio 1997.

5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attivita' per le quali non e' stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori e' subordinato alle procedure di cui agli articoli 3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 de) 1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.