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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 81 del 1974

Decisione
decisa il 1974-03-07, depositata il 1974-03-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:81
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7126

  • Processo penale
  • Autorità del giudicato penale nel giudizio civile
  • Cod. proc. pen., art.27
  • Operatività del giudicato anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi
  • Viola l'art. 24 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del cod. proc. pen. - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanze 23 dicembre 1973 del Tribunale di Roma, 8 giugno 1973 del Tribunale di Rovigo e 11 aprile 1972 del Tribunale di Genova - trattandosi di questione già decisa con sent. della Corte n. 99 del 1973, dichiarativa dell'illegittimità della norma sopraindicata "nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile od amministrativo, la pronuncia del giudice ha autorità di cosa giudicata... anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizioni di parteciparvi".

Norme impugnate

  • art. 27 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1972 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Martelli Emidio e Ciarloni Mario ed altri, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973; 2) ordinanza emessa l'8 giugno 1973 dal tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Andretto Bruno ed altri e Montagna Bruno ed altri, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973; 3) ordinanza emessa l'11 aprile 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paccara Elio e Pinter Lino ed altro, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973. Visto l'atto di costituzione di Pinter Lino; udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 cod. proc. pen., in quanto dispone che la sentenza penale di condanna ha autorità di cosa giudicata nei confronti del responsabile civile anche se questi sia rimasto estraneo al giudizio penale.
punto 2
Considerato che identica questione è stata già risolta da questa Corte che, con la sentenza n. 99 del 1973, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, dell'art. 27 del codice di procedura penale, già dichiarato, nella parte denunciata con le ordinanze predette, costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 99 del 27 giugno 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze