Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 02/02/1972 Ud. (dep. 03/10/1972) Rv. 121972 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - OGGETTO DELLA PRECLUSIONE - ARGOMENTAZIONI LOGICHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: AGEVOLAZIONE DELLA PROSTITUZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - OGGETTO DELLA PRECLUSIONE - ARGOMENTAZIONI LOGICHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: AGEVOLAZIONE DELLA PROSTITUZIONE.*
La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda-come stabilisce espressamente l'art 515 cod proc pen-unicamente ì punti della decisionè che non hanno formato oggetto di gravame, non anche le semplicì argomentazioni logiché. Pertanto l'appello dell'imputato attribuisce al giudice superiore il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi contestati, compresi quelli non valorizzati dal giudice di primo grado e quelli sui quali il precedente giudizio sia stato favorevole. (nella specie il giudice di appello, ai fini del giudizio di responsabilita per il delitto di agevolazione della prostituzione, aveva utilizzato alcune circostanze trascurate dal giudice di primo grado, e cioe il fatto che l'imputato, dopo aver locato a una minore una stanza di abitazione-comportamento questo in cui si concretava l''agevolazionè secondo la sentenza impugnata-le aveva anche concesso l'uso del telefono per facilitarle gli incontri con i clienti e aveva inoltre egli stesso preso contatto con alcuni di questi allo scopo di passarli alla ragazza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)