Sez. U, Sentenza n. 254 del 27/01/1976 (Rv. 378912 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 113 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 113 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di costituzionalita dello art 17 della legge 24 marzo 1958 n 195, che prevede il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, per preteso contrasto con gli artt 113 primo comma e 3 primo comma della Costituzione, in quanto la diversa strutturazione del procedimento disciplinare a carico dei magistrati (natura giurisdizionale dei provvedimenti del consiglio superiore ed impugnabilita dei medesimi davanti alle Sezioni Unite della Cassazione), rispetto a quella del procedimento disciplinare concernente gli impiegati pubblici (natura amministrativa del provvedimento disciplinare ed impugnazione dinanzi al consiglio di stato), e giustificata dalla particolare posizione del magistrato, che, pur essendo parte di un rapporto di pubblico impiego, ha una veste che si distingue da quella degli altri impiegati dello stato, per le garanzie di autonomia ed indipendenza, ed e qualificata dalla appartenenza all'ordine giudiziario, il cui fine e la tutela dei valori della deontologia professionale. (Conf 743/75, mass n 378404).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)