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Sez. 5, Sentenza n. 4864 del 15/02/1980 Ud. (dep. 17/04/1980) Rv. 145014 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PROVA DELLA DISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145014-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PROVA DELLA DISTRAZIONE - CONDIZIONI.*

Una volta provato che l'imprenditore ebbe a disposizione determinati beni e non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettiva necessita dell'impresa, si deve presumere che li abbia dolosamente distratti, essendo sufficiente, al riguardo, la sussistenza del dolo generico, che si desume dalla coscienza e volonta di compiere gli Atti di distrazione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)