Sez. 5, Ordinanza n. 22257 del 06/08/2024 (Rv. 672316-02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di accertamento - Informazioni riservate provenienti da autorità straniera - Utilizzabilità - Condizioni - Prova contraria - Onere del contribuente.
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Nell'ambito degli accertamenti fiscali in materia di IVA, le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, scambiate dalle autorità competenti ai sensi del Reg. CE n. 1798 del 2003, confluito nel Reg. UE n. 904 del 2010, sono utilizzabili in virtù dell'efficacia probatoria loro direttamente riconosciuta dalla predetta normativa, anche se sono richiamate soltanto per estratto, ex artt. 42 e 56 dei rispettivi regolamenti, spettando al contribuente che le contesti l'onere di fornire la prova contraria.
Regolam. Consiglio CEE 07/10/2003 num. 1798 art. 42, Regolam. Consiglio CEE 07/10/2010 num. 904 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)