Sez. U, Sentenza n. 3205 del 28/10/1974 (Rv. 371713 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - DEPOSITO - DIVIETO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - DEPOSITO - DIVIETO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Il divieto di depositare nuovi documenti nel giudizio di Cassazione, posto dall'art 372 cod proc civ, e applicabile anche al regolamento di giurisdizione quando questo sia stato proposto dopo l'emanazione di una sentenza del giudice del merito che abbia statuito soltanto sulla giurisdizione. (V 1179'70, mass n 346783).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)