Sez. 1, Sentenza n. 1802 del 19/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204682 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione facoltativa prevista dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Reati per cui è consentita - Associazione per delinquere di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 - Vi rientra.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare, il riferimento, contenuto nell'art. 407, comma secondo, lett. a) n. 6 cod. proc. pen., al delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti, deve considerarsi operante anche rispetto al delitto di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, in modo perfettamente simmetrico all'espressa previsione dell'ultimo comma del citato art. 74, secondo cui il richiamo fatto da leggi e decreti al reato previsto dall'art. 75 della legge del 1975 "si intende riferito al presente articolo". (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)