Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 244 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12599
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Tassazione separata
- Indennità di cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- Indennità di buonuscita enpas
- Tassazione
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), che assoggettano a tassazione anche le indennità di buonuscita Enpas per contrasto con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost. - la cui rilevanza va riesaminata alla luce dello ius superveniens, costituito dalla l. 26 settembre 1985, n. 482 (recante "Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita") e quale risultante dalla già intervenuta declaratoria di parziale illegittimità della stessa legge. - S. n. 178/1986.
Norme impugnate
- art. 12, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
- art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
- art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con due ordinanze emesse il 21 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mazzini Luigi e Barbieri Ugo iscritte ai nn. 198 e 199 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") sotto il profilo che essi, assoggettando a tassazione anche le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., contrasterebbero con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost.;
punto 2
Considerato che le ordinanze sollevano entrambe la medesima questione, per cui i giudizi vanno riuniti;
Che, successivamente alla proposizione di detta questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata la l. 26 settembre 1985, n. 482 (" Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita"), dichiarata parzialmente illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n. 178;
Che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello ius superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello ius superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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