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Sez. L, Sentenza n. 7277 del 10/04/2015 (Rv. 635304 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE | Attività svolte da insegnanti di scuola materna - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635304-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, gli insegnanti della scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti "lavoretti" in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche) o ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), non sono esclusi dalla copertura assicurativa alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata degli artt. 1, n. 28 e 4, n. 5, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa è strettamente e causalmente correlato alla prestazione, sicché deve essere indennizzato in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto, sostanziandosi l'attività didattica in compiti pratici svolti con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 com. 3 n. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)