diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 16/06/2016 Ud. (dep. 10/04/2017) Rv. 269626 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Gestione di discarica - Obbligo di presentazione di relazione annuale illustrativa dello stato del sito - Termine per la trasmissione - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269626-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, la previsione di cui all'art. 10, comma secondo, lett. l), D.Lgs. n. 36 del 2003, secondo cui il gestore di una discarica autorizzata deve presentare alla Regione competente, "almeno una volta all'anno", una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa, comporta che, ove il gestore ritenga di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto nel corso dell'anno di riferimento, detta presentazione non può essere differita oltre la data del 31 dicembre dell'anno in questione, pena la definitiva omissione della possibilità di adempiere tempestivamente all'obbligo prescritto e la conseguente integrazione del reato di previsto dall'art. 256, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 10 com. 2 n. 10, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)