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Sez. L, Sentenza n. 3529 del 10/04/1999 (Rv. 525187 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mansioni superiori svolte in sostituzione di lavoratori assenti per permessi sindacali retribuiti contrattualmente previsti - Diritto alla cosiddetta promozione automatica - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525187-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, della quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di svolgimento di mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, si verifica in tutti i casi in cui sia configurabile una sospensione legale o convenzionale del rapporto del lavoratore sostituito, perciò anche nel caso in cui il sostituito sia assente per l'espletamento di attività sindacale, in forza di permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva, a nulla rilevando la frequenza, contiguità e/o continuità dei suddetti permessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)